Le deroghe al tetto del fondo per la contrattazione decentrata sono esclusivamente quelle previste dal D.Lgs. n. 75/2017; le quote di parte stabile non più utilizzate vanno ad incrementare tale fondo; il 20% delle risorse per la incentivazione delle funzioni tecniche proveniente da finanziamenti comunitari e destinato al miglioramento dei servizi non può essere utilizzato per questa finalità; le capacità assunzionali a tempo indeterminato possono essere utilizzate per il recupero di somme illegittimamente inserite nei fondi per la contrattazione decentrata. Non si possono inserire nel tetto del fondo, per il confronto con l’incentivo delle funzioni tecniche, le risorse destinate al personale per la realizzazione di opere pubbliche. Sono queste le principali indicazioni in tema di fondi per le risorse decentrate che si ricavano dalle più recenti deliberazioni delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei Conti.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le sezioni della Corte dei conti sul fondo per le risorse decentrate.
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