Il fondo delle risorse decentrate del 2016 non deve superare quello del 2015 e, negli enti che non hanno la dirigenza, lo stesso tetto si applica alle risorse destinate alle indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Esso deve essere ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto delle capacità assunzionali delle amministrazioni. Si discute se tale taglio debba essere operato esclusivamente sulla parte stabile del fondo, come dice la Ragioneria Generale dello Stato. La contrattazione deve essere avviata subito dopo la costituzione del fondo ed essere conclusa rapidamente, comunque entro l’anno. Nel caso in cui nell’anno non si sia dato corso alla istituzione del fondo ed alla sottoscrizione del contratto decentrato solamente le risorse di parte stabile possono essere riportate nell’anno successivo. Sono queste le principali indicazioni operative sulla costituzione del fondo del 2016 e sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa fornite dalla Corte dei Conti, sezioni regionali di controllo del Veneto n. 263/2016 e del Molise n. 218/2015, dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 e 13 del 2016 e da una nota dell’Anci del Piemonte.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo La contrattazione decentrata ed il fondo nel 2016.
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