La data del 19 aprile 2016 costituisce una sorta di spartiacque per l’applicazione delle regole sulla incentivazione del personale dipendente per la realizzazione di opere pubbliche. In tale data sono infatti entrate in vigore le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, cd nuovo codice degli appalti. Esse dispongono una radicale revisione dei criteri che presiedono alla erogazione di questi compensi, modificando sensibilmente la individuazione delle figure professionali. In ogni caso, sia per le attività svolte prima di tale data sia per quelle svolte successivamente, gli enti si devono dare specifici regolamenti. Quindi occorreva un regolamento per disciplinare la erogazione di questi compensi fino alla estate del 2014; lo stesso doveva essere aggiornato recependo le novità contenute nel D.L. n. 90/2014 e deve essere ulteriormente aggiornato per recepire le novità contenute nel nuovo codice degli appalti.
In questa direzione vanno con molta nettezza le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 18 del 13 maggio 2016, che risolve i contrasti interpretativi scoppiati tra le sezioni regionali di controllo della magistratura contabile sulla possibilità di incentivare i RUP se tutte le altre attività sono state svolte all’esterno, sulla nozione di collaboratori da individuare come beneficiari di questi compensi e sulla possibilità di incentivare le altre figure professionali nel caso in cui la progettazione sia stata svolta all’esterno. Ricordiamo che nelle scorse settimane la sezione autonomie della Corte dei Conti, deliberazione n. 10/2016, aveva chiarito che questi compensi non possono essere erogati a nessuna figura professionale per le attività di manutenzione, ivi comprese quelle straordinarie per la cui realizzazione è necessaria una progettazione.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo I regolamenti per la incentivazione della realizzazione di opere.
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