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lunedì 16 maggio 2016

Armonizzazione contabile: le nuove FAQ di Arconet

In data 9 maggio, la Commissione Arconet ha diffuso le risposte alle domande n. 15, 16 e 17 rispettivamente su: schema di bilancio di previsione, conto del tesoriere e schema di rendiconto 2016.
Si riporta di seguito il testo completo delle domande n. 15, 16 e 17 e delle relative risposte.
Domanda n. 15:
 Che effetto producono le variazioni riguardanti il bilancio in corso di gestione sul bilancio in corso di approvazione?
Ad esempio, le variazioni degli stanziamenti 2016 e 2017 del bilancio di previsione 2015 – 2017 effettuate alla fine dell’esercizio 2015, variano automaticamente, per gli esercizi 2016 e 2017, anche lo schema del bilancio di previsione 2016 – 2018, già deliberato dalla Giunta, in corso di approvazione presso il Consiglio?
Risposta:
Lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione è un documento diverso rispetto al bilancio di previsione in corso di gestione. Pertanto le variazioni al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente allo schema di bilancio in corso di approvazione ma, se necessarie, sono oggetto di una esplicita distinta variazione. A tal fine, l’articolo 174, comma 4, del TUEL consente alla Giunta di presentare emendamenti allo schema di bilancio in corso di approvazione: “Il regolamento di contabilità dell’ente prevede …………. i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute l’organo esecutivo presenta all’organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione”. Pertanto, a seguito delle variazioni effettuate al bilancio in gestione, ad esempio nel corso dell’esercizio provvisorio 2016, la Giunta può, nei termini previsti dal regolamento di contabilità dell’ente, presentare emendamenti allo schema del bilancio di previsione 2016-2018 già approvato in giunta, in corso di approvazione da parte del Consiglio. Nei casi in cui il regolamento non prevede la presentazione di emendamenti diversi da quelli obbligatori (derivanti da variazioni del quadro normativo e dal riaccertamento ordinario dei residui), dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2016 – 2018, la giunta deve presentare una variazione di bilancio diretta ad aggiornare tale documento contabile alla gestione svoltasi nel corso dell’esercizio provvisorio, se la variazione è di competenza del Consiglio.
Domanda n. 16:
In relazione alle diverse richieste pervenute dagli Enti Locali, si chiede una conferma in ordine alla diversa funzione del conto del tesoriere (art. 226 del TUEL) rispetto al rendiconto dell’Ente (art. 227 del TUEL), ossia che lo scopo del conto del tesoriere è quello di rendicontare gli incassi e i pagamenti, distinti per residuo e competenza, e che gli stessi siano nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione consolidati a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio finanziario. Ne dovrebbe conseguire pertanto che il conto del tesoriere non soggiace alle medesime regole espositive del rendiconto dell’ente e che non vi è obbligo di corrispondenza delle previsioni.
Risposta:
Si conferma che, come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 11.11 il conto del tesoriere, redatto sullo schema di cui all’allegato n. 17 del decreto legislativo n. 118 del 2011 “ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando quindi, distinti per residuo e competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere”.
In particolare, il conto del tesoriere ha lo scopo di:
a) rendicontare gli incassi e i pagamenti, distinti per residuo e competenza,
b) di attestare il rispetto del doppio vincolo giuridico nella fase di estinzione degli ordinativi di pagamento,:
– dello stanziamento di competenza (per i titoli in c/competenza), o dell’ammontare dei residui (per i titoli emessi in c/residui);
– dello stanziamento di cassa senza operare alcuna distinzione sullo stanziamento di cassa.
A tal fine, nel conto del tesoriere sono indicate le previsioni di competenza e di cassa “definitive”, così come gli importi dei residui “definitivi”.
Di norma, i residui definitivi corrispondono ai residui finali risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente. Tuttavia, nell’esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui, è possibile considerare “residui definitivi” i residui finali dell’esercizio precedente che tengono conto anche delle variazioni apportate in occasione del riaccertamento straordinario. Diversamente, nel rendiconto della gestione dell’esercizio, predisposto dagli enti, compreso quello concernente l’esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario, i residui iniziali devono sempre corrispondere ai residui finali risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente. Infatti, nello schema di rendiconto è prevista una apposita voce per rappresentare l’importo dei residui oggetto del riaccertamento (ordinario e straordinario).
Domanda n. 17:
Il DM del 1 dicembre 2016 concernente il terzo aggiornamento agli allegati al DLgs 118/2011, all’art.8 indica: “Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2016, e si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l’esercizio 2016”. Il DM del 30 marzo 2016, concernente il quarto aggiornamento agli allegati al DLgs 118/2011, all’art.5 precisa: “Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano con riferimento al rendiconto 2016”.
Si chiede di precisare se anche per l’art.5 DM del 30 marzo 2016 la tempistica si intende riferita al rendiconto riguardante l’esercizio 2016 che si farà nel 2017.
Risposta:
Si conferma che gli aggiornamenti di cui all’articolo 5, comma 1, si applicano con riferimento al rendiconto 2016, approvato nel 2017.
Fonte: Arconet
In argomento su questo blog si vedano i precedenti post:

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