Ai revisori dei conti degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico. Detto rimborso va riconosciuto a prescindere dal fatto che esso fosse previsto dal regolamento di contabilità o dalla deliberazione di nomina dei revisori o, comunque, fosse stato pattuito “in maniera specifica al momento del conferimento dell’incarico”. L’interpretazione, che conferma analogo pronunciamento della sezione regionale di controllo Sicilia (deliberazione n. 407/2013), è stata ribadita nei giorni scorsi dalla Corte dei conti Lombardia (deliberazione n. 329), chiamata a rispondere al quesito di un comune della provincia di Como relativo ai rimborsi spese all’organo di revisione.
Il diritto al rimborso spese è disciplinato dal Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, che sotto la rubrica “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali”, all’art. 3 dispone che “ai componenti dell’Organo di revisione economico finanziaria dell’Ente avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Inizia così l'articolo di Patrizia Ruffini pubblicato sul sito LeggiOggi dal titolo Vige l’obbligo di rimborso spese ai revisori dei conti degli enti locali.
Qui il link al parere espresso dalla Corte dei conti Lombardia (deliberazione n. 329 del 15 ottobre).
In argomento si veda anche l'articolo di A. Bianco Per i revisori rimborso obbligatorio anche senza il regolamento del Comune.
In argomento si veda anche l'articolo di A. Bianco Per i revisori rimborso obbligatorio anche senza il regolamento del Comune.
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