Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili deve ritenersi fissato nel 100% di quanto speso allo stesso titolo nell’anno 2009 per gli enti locali che hanno rispettato le soglie massime di spesa per il personale; per tutte le altre amministrazioni pubbliche continua ad essere fissato nel 50% della analoga spesa dell’anno 2009. Non può essere accolta la tesi per cui, negli enti locali virtuosi sulla spesa del personale, non vi è alcuna soglia massima specifica per le assunzioni flessibili in quanto una tale conclusione contrasta con i vincoli crescenti che sono dettati dal legislatore alla spesa del personale. Possono essere così sintetizzate le principali scelte che sono contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 2 dello scorso 9 febbraio, deliberazione che pone la parola fine ai contrasti interpretativi che erano nati tra numerose sezioni regionali di controllo della magistratura contabile a seguito delle novità introdotte dalla legge di conversione del DL n. 90/2014.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo La spesa per il lavoro flessibile di commento alla recente deliberazione alla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 2/SEZAUT/2015/QMIG del 9 febbraio 2015.
In argomento si vedano su questo blog anche i precedenti post:
- La Corte dei Conti, Sez. Autonomie, chiarisce il limite delle assunzioni a tempo determinato dopo il DL. 90/2014 (del. n. 2 del 9.02.2015);
- La Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Puglia, sui limiti alle spese per "lavoro flessibile" (delibera n. 174/2014/PAR);
- Lavoro flessibile: altra interpretazione restrittiva da parte della Corte dei Conti sez. Campania (Del. n. 232/2014);
- Le spese per le assunzioni dopo le deliberazioni n. 21 e 25/2014 della Corte dei Conti Sez. Autonomie;
- La Corte dei Conti Sez. Autonomie sui vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato (Sent. n. 21/2014).
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