Un Comune intende sapere se detiene la possibilità di acquistare di un terreno per realizzare un parco giochi, utilizzando un contributo a carattere vincolato, erogato ad hoc da una fondazione bancaria.
Con la delibera n. 3/2015/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, risponde al quesito occupandosi del divieto posto dall’art. 12, comma 1-quater, del Dl 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 111/2011, secondo cui gli Enti locali, per contenere la spesa pubblica, non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva, salvo che si tratti di rinnovi contrattuali o che la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione degli immobili dismessi.
Nel fornire il parere richiesto la sezione toscana della Corte dei Conti rileva, in primo luogo, che la ratio legis del DL. 98/2011 è costituita dall’intento di evitare l’impiego di denaro pubblico per incrementare il patrimonio, salve le ipotesi eccezionali espressamente contemplate dal legislatore.
In questa chiave di lettura, il divieto di nuovi acquisti va inteso “non già nel senso di ricomprendere qualsivoglia contratto ricadente nella categoria di quelli che, in base alla disciplina civilistica, identificano il trasferimento della proprietà di un immobile verso il corrispettivo di un prezzo, bensì (…) i soli contratti attivi che determinano un onere di spesa a carico dell’Ente”.
Qui il link ad un articolo di commento al parere pubblicato dal sito LeggiOggi a cura di Michele Nico.
Qui il link al parere integrale n. 3/2015/PAR della Corte dei Conti sez. di controllo per la Toscana.
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