Il nuovo codice degli appalti contiene, tra le altre, disposizioni innovative del Codice del processo amministrativo ed in particolare del rito speciale previsto per gli appalti dall’art. 120 D.Lgs. n. 104/2010.
L’innovazione più significativa consiste nell’aver introdotto un nuovo comma (2 bis), con il quale si dispone espressamente l’impugnabilità immediata, a pena di decadenza, dei provvedimenti endoprocedimentali di esclusione e di ammissione degli offerenti, confermando, d’altro canto, sia la regola della necessità di impugnativa immediata dei bandi solo per le clausole escludenti e/o equiparate alle stesse, sia l’inammissibilità del ricorso immediato contro tutti gli altri atti endoprocedimentali ivi compresa la (nuova) proposta di aggiudicazione.
Tale innovazione è posta nella dichiarata finalità di ridurre il contenzioso sulle procedure di gara, da più parti individuato come uno dei principali problemi insorti durante la vigenza del d.lgs n. 163/2006.
Inizia così l'articolo di Luigi Cocchi dal titolo Prime osservazioni sul nuovo rito degli appalti.
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