Le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e responsabili da parte degli enti locali utilizzando l’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 sono consentite solamente utilizzando procedure che devono avere natura para concorsuale ovvero ricorrendo allo scorrimento di graduatorie valide per assunzioni a tempo indeterminato presso lo stesso ente, restando in ogni caso preclusa agli amministratori la scelta basata su criteri di fiduciarietà di tipo personale, cd intuitu personae. Gli oneri per queste assunzioni devono essere compresi, anche nel caso di copertura di assunzione di dirigenti per posti vacanti in dotazione organica, cioè ai sensi del comma 1 del citato articolo del testo unico delle leggi sull’ordinamento locale, nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili. Sono queste le più recenti indicazioni che derivano dalla giurisprudenza amministrativa e dai pareri della Corte dei Conti. Siamo sicuramente nell’ambito di limitazioni assai rigide alla utilizzazione di questo istituto. Ricordiamo che sulla materia sono attese indicazioni legislative ulteriori nell’emanando decreto attuativo della legge n. 124/2015, cd riforma Madia, in materia di dirigenza pubblica.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le assunzioni ex articolo 110.
In argomento si vedano i precedenti post:
- La Corte dei Conti sulla spesa del personale e dei dirigenti;
- Dirigenti a contratto: la Corte dei Conti si ravvede sulla disciplina speciale che non deroga i tetti di spesa (del. n. 14/SEZAUT/2016/QMIG);
- Revoca e pubblicità dei concorsi e nelle selezioni ex articolo 110;
- I requisiti per poter incrementare l'orario di lavoro per un contratto ex articolo 110 del Tuel (Corte dei Conti Campania del. n. 144 -16).
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