Sul sito publika.it è segnalata la deliberazione n. 198/2014/SRCPIE/PAR del 22 ottobre 2014 assunta dalla Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la quale i giudici contabili piemontesi confermano:
- che per definire l'ammontare delle indennità e gettoni spettanti agli amministratori si deve tener conto della perdurante vigenza della riduzione del 10% imposta dall'art. 1, comma 54, della legge 266/2005 (richiama: deliberazioni della sezione delle Autonomie n. 24/SEZAUT/2014/QMIG e sezioni riunite n. 1/CONTR/12);
- rispetto ai valori stabiliti dal d.l. 119/2000 è in facoltà degli enti deliberare valori inferiori, ma non superiori;
- non è consentito avvalersi del principio di invarianza della spesa, sancito dall'art. 1, comma 136, della legge 56/2014 per superare i valori massimi consentiti dalla vigente normativa (precitato d.m. 119/2000 e art. 82 TUEL), in quanto esso si ricollega direttamente al precedente comma 135, riferito ai casi in cui la normativa ha incrementato il numero degli amministratori;
- quindi, stante (qualora ricorra) l'aumento del numero di amministratori è necessario rideterminare, in riduzione, le indennità di funzione, al fine di rispettare il tetto complessivo di spesa previgente, ma tale tetto complessivo, si ribadisce, si ricollega alla fattispecie specifica di cui al comma 135, senza in alcun modo incidere sui limiti individuali già fissati dall’articolo 82 TUEL e dal d.m. 119/2000;
- "l’organo legittimato alla determinazione delle indennità di funzione è il Consiglio Comunale, trattandosi di spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi (art. 42, comma 2, lett. I del TUEL)".
Qui il link alla deliberazione La Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, nella deliberazione n. 198/2014/SRCPIE/PAR del 22 ottobre 2014
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