Approvata – con la definitiva votazione del Senato nella seduta del 24 febbraio 2016 - la legge di conversione (L. 21/2016) del tradizionale decreto legge di fine anno, recante la proroga di termini legislativi (DL 210/2015), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2016.
Anche quest’anno il testo del decreto legge viene formulato con la divisione in capitoli per materia, anzi proprio per Ministero ed amministrazione di riferimento. La legge di conversione, pur mantenendo tale distinzione, ha inserito una serie di integrazioni non sempre omogenee al testo.
Nel coacervo di interventi, si ritrovano sia statuizioni di rilievo economico sociale - come la reiterazione delle assunzioni nelle pp.aa. limitate al turn over ovvero come i termini di valenza editoriale -, sia proroghe di rilievo giuridico economico – come il rinvio dell’entrata in vigore di rilevanti normative per le imprese di settore in tema di ambiente e di appalti pubblici -, sia di rilievo processuale – come nel caso dell’ennesimo rinvio del processo amministrativo digitale.
Norme processuali.
A fini di peculiare interesse della nostra amministrazione, assume rilievo dirimente tale norma appena richiamata: l'articolo 2, comma 1, proroga al 1° luglio 2016 l'entrata in vigore della obbligatorietà della firma digitale nel processo amministrativo. Si prevede, inoltre, una fase preliminare di sperimentazione della nuova disciplina presso i TAR e il Consiglio di Stato.
In dettaglio, il comma 1 proroga di sei mesi - al 1° luglio 2016 - il termine a decorrere dal quale è obbligatorio, nel processo amministrativo, sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. A tal fine, viene modificato l’articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014, che a sua volta interviene sul Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo n. 104 del 2010, articolo 136, comma 2-bis). La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge motiva la proroga con l’esigenza di disporre dei tempi tecnici per l’adeguamento delle strutture informatiche. Quella introdotta è la terza proroga del termine di avvio della nuova disciplina.
Il comma 2 aggiunge un comma 1-bis all’articolo 13 dell’Allegato 2 (Norme di attuazione) dello stesso Codice del processo amministrativo. Questo nuovo comma prevede che presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato venga avviata una fase di sperimentazione per la graduale introduzione del processo amministrativo telematico. Tale sperimentazione inizierà alla data di entrata in vigore del DPCM cui è demandata la regolamentazione tecnico-operativa (articolo 13, comma 1 dell'Allegato 2 citato), e terminerà alla data del 30 giugno 2016.
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione riferisce che il DPCM è in corso di adozione. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel citato DPCM
A fini processuali appare di rilievo altresì il comma 2-ter che interviene sulla legge di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012), con particolare riferimento ai requisiti per esercitare il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte costituzionale, Tribunale superiore delle acque pubbliche). La disposizione consente l'iscrizione nell'albo speciale agli avvocati che, entro 4 anni dall'entrata in vigore della riforma - in luogo degli attuali 3 anni - maturino i requisiti previsti prima della riforma forense, e dunque 12 anni di esercizio della professione. Rispetto alla disposizione oggi in vigore, che richiede che tale requisito sia maturato entro il 2 febbraio 2016, l'art. 2 proroga il termine fino al 2 febbraio 2017.
In tema di appalti, meritano un cenno le seguenti norme:
Articolo 7, comma 2 che proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini previsti dai commi 9-bis e 15-bis, dell'art. 253 (Norme transitorie) del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006). I termini predetti fissano la scadenza di deroghe alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento. La lettera b-bis) del comma 2, aggiunta nel corso dell'esame alla Camera, prevede la medesima proroga, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, del termine (previsto dal comma 20-bis del citato art. 253) fino al quale le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, che consentono l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai contratti di lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro e di servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro (c.d. contratti sotto-soglia, cioè di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 28 del Codice).
Articolo 7, commi 3 e 4che proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la disciplina transitoria di cui dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006). L’articolo 189 disciplina la qualificazione del contraente generale: soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria, al quale è affidata la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori. Il comma 5, con norma di carattere transitorio, prevede che il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.
Il comma 4 che proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute. A tale fine è novellato l’articolo 357 (Norme transitorie) comma 27, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010).
Il successivo comma 4-bis che prevede la proroga al 31 luglio 2016 del termine per la dimostrazione, da parte dell'impresa, del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta; ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Il termine prorogato è contenuto al comma 19-bis dell'art. 357 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010).
Infine il comma 7 che proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni che sopprimono l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria. A tale fine è novellato l'articolo 26 del decreto-legge 66/2014).
In tema di pubblica amministrazione e di pubblico impiego, meritano un cenno le seguenti norme.
Articolo 1, commi 1-3 che prorogano al 31 dicembre 2016 una serie di disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato in determinate pubbliche amministrazioni (tra cui il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) anche in relazione alle cessazioni verificatesi in diversi anni. Inoltre viene prorogato alla stessa data il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica.
Finalità delle disposizioni (evidenziato nella relazione illustrativa che correda l'originario disegno di legge di conversione) è poter disporre anche per il 2016 delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti, non utilizzate nei tempi previsti.
Il comma 1, lettere a) e b), proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, in relazione a budget assunzionali riferiti ad anni precedenti.
Più nel dettaglio, la lettera a) proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) e all’articolo 66, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008, riferite a budget assunzionali del 2008 e del 2009.
Il richiamato comma 523 della legge n. 296 del 2006 ha stabilito limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato a partire dal 2008 per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.
L’articolo 1, comma 527 della L. 296/2006 ha disposto, per il 2008, la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime.
L’articolo 66 del D.L. 112/2008 , contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precari o di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over del personale pubblico. Si tratta, in sostanza, delle sopra elencate amministrazioni richiamate dal citato articolo 1, commi 523 e 526, della L. 296/2009.
La lettera b) proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte di specifiche amministrazioni, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 244/2007 e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del D.L. 112/2008. Anche il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, viene prorogato al 31 dicembre 2016.
Il comma 3, lettera a), proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/20019, e gli enti di ricerca in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013 (nonché per quelle verificatesi nel 2014 secondo quanto disposto dalla lettera in esame), previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014 e dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del D.L. 112/2008.
Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2016 la previsione (di cui all'art. 2, comma 15, del DL 95/2012) che dispone la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti) fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015). La norma specifica che tale proroga avviene "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 124/2015", di riforma della disciplina della dirigenza pubblica. La disposizione in commento fa espresso riferimento all’attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 11 della legge 124/2015 volta alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, da adottare, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi, entro il 28 agosto 2016). Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, la proroga si rende necessaria per evitare che, “mentre il Governo sta realizzando la riforma della dirigenza, secondo la legge di delega n. 124 del 2015, si introducano ancora figure dirigenziali di prima fascia secondo un regime che sarà presto superato con la piena attuazione della medesima legge”. Si ricorda che tra i criteri e principi di delega sono previsti in particolare: l’istituzione di un sistema unico della dirigenza pubblica che si articola in tre ruoli (dirigenza statale, regionale e locale); il superamento della distinzione dei dirigenti di prima e di seconda fascia; disposizioni che contemplano - per il conferimento degli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale - la previsione di una preselezione da parte delle Commissioni, rispettivamente, per la dirigenza statale, regionale o locale di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti.
Il comma 10-quinques prevede che le risorse previste nel comma 1 dell'articolo 74, della legge n. 388/2000 destinate al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nell'anno 2016 possano essere utilizzate, per un importo massimo di 214.000 euro, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
In materia di ambiente e di relative emergenze, le proroghe, pur di limitato numero, restano immutate rispetto al testo originario e mantengono quindi una valenza sostanziale rilevante, specie al fine di dare un po’ di respiro ad una serie di imprese.
Per un verso viene prorogato di un anno il termine per l’adeguamento al SISTRI (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Come noto, tale idea (che allo stato resta tale) nasce nel 2009 per monitorare i rifiuti pericolosi tramite la tracciabilità degli stessi. Si tratta, in pratica, di trasferire in formato digitale i previgenti adempimenti documentali precedentemente svolti in forma cartacea e basati sul Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), sul Registro di carico e scarico dei rifiuti e sul Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Il sistema si basa sull'utilizzo di due apparecchiature elettroniche: una cosiddetta "black box" (cioè un trasponder), da montare sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti per tracciarne i movimenti, e una token usb equipaggiata con un software per autenticazione forte e firma elettronica che viaggia assieme ai rifiuti, su cui sono salvati tutti i dati ad essi relativi. Anche in tal caso un colpo alla tempestività agli obiettivi di digitalizzazione.
Per un altro verso, viene prorogato al 1° gennaio 2017 il termine per l’applicazione dei limiti di emissione per gli impianti industriali per consentire l’aggiornamento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità ambientale competente.
Per ciò che concerne ambiti tradizionalmente di carattere ambientale, vengono traghettate nella norma in tema di emergenze (gli articoli 11 e seguenti) una serie di ulteriori fondamentali proroghe tese a garantire l’ultimazione di importanti interventi pubblici di messa in sicurezza e bonifica di siti di interesse nazionale. In proposito, la valenza è più ampia, stante la costante attenzione europea e le connesse procedure di infrazione, sempre molto severe nell’Italia in relazione al rispetto delle norme in materia. La proroga delle situazioni emergenziali consente, oltre allo stanziamento delle relative risorse, di mantenere una strada accelerata al fine di dare una risposta a tali criticità ambientali, incompatibili coi tempi ed i procedimenti ordinari, in capo ad amministrazioni locali impreparate sia per professionalità che per risorse.
Fonte: giustizia-amministrativa.it
Qui il link alla L. 25 febbraio 2016, n. 21.
In argomento si vedano i precedenti post:
- La nota di lettura ANCI sulle norme di interesse per gli enti locali contenute nel Milleproroghe;
- Dossier del Servizio Studi sul DDL di conversione del DL 210/2015 (cd Milleproroghe);
- Nota informativa ANCI sul DDL di conversione del Milleproroghe (DL 210/2015);
- Nota di lettura da parte del Servizio Bilancio del DDL di conversione del Milleproroghe;
- ANCI su DDL di conversione del Milleproroghe: bene il lavoro delle commissioni, attendiamo conferma definitiva;
- Milleproroghe: approvare emendamenti Anci ammissibili e trovare soluzioni ragionevoli su salario accessorio;
- Gli emendamenti proposti da ANCI al DL n. 210 del 30 dicembre 2015 (cd Milleproroghe);
- Arriva in Gazzetta il Milleproroghe (DL n. 210 del 30 dicembre 2015);
- Milleproroghe: scheda di lettura del servizio studi della Camera;
- Milleproroghe: Dossier del servizio studi della Camera sui profili finanziari;
- Prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni;
- ANCI: bene rinvio obbligo gestioni associate, ora dare il via a vera riforma;
- Arriva il dl milleproroghe: nuovo rinvio per la riforma della riscossione.
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