La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 4-2016, si pronuncia in merito all'incidenza sui vincoli di finanza pubblica del personale riassorbito in conseguenza della reinternalizzazione di un servizio, affermando il seguente principio di diritto: “nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta, tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite”.
La Sezione affronta anche il diverso profilo dell’accesso all’impiego nella PA, affermando che “ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall’art. 97 Costituzione dell’obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell’ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell’ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso”.
Fonte: ANCI
Qui il link alla deliberazione n 4/2016 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie.
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