Costituisce espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell’amministrazione e di parità di trattamento dei candidati, quello contenuto nell’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994 in base al quale i requisiti prescritti per partecipare ai concorsi "devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione".
E' questo il principio contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 965 del 11 marzo 2016, con la quale è stata annullata la previsione del bando di concorso SPES 2014 con la quale si faceva riferimento ad una data antecedente alla scadenza del bando per il possesso dei requisiti di partecipazione. (Qui il link alla sentenza integrale).
La sentenza è la prima di una serie, tanto che è stata già pubblicata l'ordinanza sospensiva da parte del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla collega Federica Sementilli (ord. n. 803/2016).
Alcuni ricorsi riguardanti lo SPES 2014 devono essere discussi ed altri ricorsi potranno essere presentati dai colleghi esclusi dalla partecipazione al corso SEFA 2014, il cui bando conteneva la medesima previsione.
In questo contesto sarebbe troppo auspicarsi da parte del Ministero dell'Interno un'ammissione dell'errore ed una soluzione con il ricorso a strumenti amministrativi che evitino l'attesa da parte dei colleghi e il dispendio di risorse economiche?
Il buon senso richiederebbe questo.
Nessun commento:
Posta un commento