Spetta al dirigente apicale, e non alla Giunta comunale, adottare il provvedimento di autorizzazione a procedere ad acquisti di beni o servizi in deroga alle convenzioni CONSIP/MEPA, ai sensi dell’articolo 1, comma 510, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. contr. Liguria, nella deliberazione n. 14 depositata il 24 febbraio 2016.
L’articolo 1, comma 510, della legge di stabilità 2016 prevede che al fine di procedere ad acquisti autonomi (nel caso in cui il bene o il servizio oggetto di convenzione sia ritenuto non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali) sia necessaria un’apposita autorizzazione specificamente motivata resa “dall’organo di vertice amministrativo”.
La norma prevede altresì la trasmissione del relativo atto “al competente ufficio della Corte dei conti”.
In mancanza di una specifica indicazione normativa o di prassi, l’ente aveva individuato l’organo amministrativo di vertice amministrativo nell’organo politico.
Nella specie, la Giunta comunale aveva autorizzato il proprio Responsabile del Servizio Tecnico ad affidare gli incarichi per la fornitura del servizio assistenza tecnica per la tv via cavo e della caldaia per il Palazzo Comunale a fornitori esterni al mercato CONSIP/MEPA, sulla base dei seguenti presupposti:
- assenza di disponibilità del servizio tv via cavo sul mercato elettronico;
- sovradimensionamento delle caldaie presenti sul mercato elettronico rispetto all’immobile da riscaldare, con conseguente lesione del principio di economicità dell’azione amministrativa.
I magistrati contabili hanno ritenuto sussistenti i presupposti di legge per procedere all’acquisto sul mercato esterno, osservando come “il rispetto dell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico non possa giungere fino a dovere imporre impegni di spesa diseconomici e inconferenti rispetto alle esigenze da soddisfare”.
Tuttavia, come evidenziato dai magistrati contabili, la competenza ad adottare il provvedimento autorizzatorio è del dirigente apicale, e non della Giunta comunale.
A supporto di tale interpretazione, i magistrati contabili hanno richiamato l’articolo 107, comma 5, del Tuel, secondo cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico [e quindi dal 13 ottobre 2000], le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III [e cioè Consiglio comunale e Giunta comunale] l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3, e dall’art. 54”.
Di conseguenza, i dirigenti hanno competenza esclusiva e inderogabile per tutti i compiti gestionali, ivi compresi gli atti discrezionali, mentre gli organi di governo, Consiglio e Giunta comunale, possono operare con i soli poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo (Cons. di Stato, sent. n. 2194/2015; Tar Lazio, sent. n. 12404/2015; Cons. di Stato, sent. n. 2194/2015; Tar Campania, sent. n. 143/2016).
I magistrati contabili hanno quindi invitato il dirigente apicale competente a ratificare il contenuto della deliberazione della Giunta comunale.
Qui il link alla deliberazione della Corte dei Conti Sez. controllo Liguria del. n. 14/16.
Fonte: self-entilocali.
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