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domenica 14 febbraio 2016

La copertura assicurativa per gli amministratori degli enti locali a seguito del DL 78/2015 (Corte conti Lombardia del. n.452/2015)

L'art. 7-bis del DL 78/2015, convertito con L. 125/2015 ha sostituito l'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il seguente: «5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali e' ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave.». 
Con la deliberazione n. 425 del 9 dicembre 2015, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, si esprime sull’articolo 86 comma 5 del Tuel, come novellato dalla legge n. 125 del 2015. La sezione interpreta la locuzione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Il vincolo impone che la suddetta copertura assicurativa non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nella prospettiva del singolo ente locale il vincolo non può che essere parametrato alle spese precedentemente sostenute dall’ente locale, individuando l’aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento.
A tal fine la Sezione ritiene di poterlo individuare nelle spese di funzionamento dell’ente. Così individuato il termine di raffronto per la valutazione del nuovo o maggiore onere di cui all’inciso in esame e tralasciando gli aspetti relativi alla tipologia di rischi assicurabili, non oggetto del presente parere, la Sezione ritiene che non sia consentita, sulla base del novellato art. 86, comma 5, primo periodo, l’introduzione o l’aumento della spesa per la voce in esame allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese relative all’organizzazione e al funzionamento complessivamente sostenute dall'ente locale rispetto a quanto risulta nel rendiconto relativo al precedente esercizio, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne.

1 commento:

  1. Com’è difficile voltare le pagine della vita, finire un capitolo ed aprirne un altro. L’impulso di cercare cose nuove è forte, a volte sembra irresistibile, ma altrettanto forte è l’abitudine, la voglia di restare chiusi nel bozzolo che con pazienza ci siamo costruiti. Uscire di casa, creare una propria famiglia, cambiare lavoro, cercare fortuna all’estero, rompere un legame diventato miserabile. Ecco, tutto questo pare nello stesso tempo affascinante e terribile. Potremmo buttarci, ma abbiamo paura del vuoto. Così, indugiando, spesso ci trasciniamo dubbiosi fino alla fine. E consumiamo una vita sola, mente avremmo potuto viverne cinque, dieci, magari cento. Vittorio Buttafava

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