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lunedì 15 febbraio 2016

Blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali (Parere della Corte dei Conti Abruzzo del. n 35/2016)

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015) in materia di blocco, limitatamente al 2016, del potere degli enti territoriali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali.

In particolare ha chiesto se tale limite all’imposizione fiscale trovi applicazione anche all’istituzione dell’imposta di soggiorno ex art. 4 del d.lgs. 23/2011.
I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione /2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 febbraio, hanno evidenziato che la ratio della norma è quella di mantenere invariato, nel 2016, il livello complessivo di pressione tributaria, attraverso un congelamento generalizzato dei tributi degli enti territoriali rispetto alle aliquote in vigore nel 2015, ottenuto rendendo inefficaci eventuali leggi regionali o deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono variazioni in aumento.
Di conseguenza, non sono consentite forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell’istituzione di nuove fonti impositive.
Come evidenziato dai magistrati contabili, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per il 2016 investe tutte le imposte, dirette ed indirette, e tutte le forme di maggiorazione (variazione in aumento e nuova istituzione di tributi).
Deve quindi ritenersi rientrante nella sospensione degli aumenti anche l’imposta di soggiorno ex art. 4 del d.lgs. 23/2011.
Le uniche fattispecie escluse dal blocco, menzionate esplicitamente dal legislatore, riguardano:
• per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 311/2004, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 191/2009;
• possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, d.l. 35/2013;
• la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 147/2013;
• il predissesto e il dissesto deliberati dagli enti locali, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 243-bis del Tuel e degli artt. 246 e seguenti dello stesso d.lgs. 267/2000.


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