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martedì 23 febbraio 2016

Parere Aran sugli effetti economici in caso di attribuzione al segretario generale della sostituzione ad interim di un dirigente

L’Aran, con l’Orientamento applicativo RL_1812 del 2 febbraio 2016 risponde al seguente quesito:
Il segretario generale di un ente è stato incaricato della sostituzione, ad interim, di un dirigente di un settore dell’ente. Può essere corrisposta al segretario una indennità, dato che nella contrattazione integrativa dell’ente, tale indennità è prevista per il personale dirigenziale incaricato ad interim della titolarità di ulteriore settore oltre il proprio? Può in ogni caso essere attribuita al suddetto segretario, in virtù di tale incarico, l’indennità di risultato?
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) innanzitutto, si deve ricordare che, come regola generale, ogni categoria di personale pubblico in servizio presso enti del Comparto Regioni - Autonomie Locali è destinataria di un proprio e specifico contratto collettivo nazionale di lavoro (dirigenza, personale delle categorie e segretari comunali) e che, conseguentemente, non è possibile estendere, neppure in via analogica ad una categoria di lavoratori le previsioni della contrattazione collettiva relativa ad altra tipologia degli stessi;
b) ciò porta ad escludere che una disciplina contenuta nel CCNL del personale dirigente del Comparto Regioni-Autonomie locali possa essere estesa anche alla categoria dei segretari comunali. Conseguentemente, non si ritiene possibile applicare a tale ultima categoria la disciplina in materia di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di cui agli artt.26-29 del CCNL del 23.12.1999. In materia di trattamento economico per i segretari comunali e provinciali occorre fare riferimento esclusivamente agli specifici trattamenti economici previsti dai CCNL del 16.5.2001 (retribuzione di posizione e di risultato, secondo le regole e le modalità ivi stabilite);
c) conseguentemente, per remunerare eventuali responsabilità aggiuntive del segretario non possono non trovare applicazione le specifiche previsioni in materia contenute nel contratto decentrato integrativo nazionale del 22.12.2003 e successive modificazioni ed integrazioni, cui fa rinvio l’art.41, comma 4, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001;
d) le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato della funzione dirigenziale affidata al Segretario devono considerarsi economie, che conseguentemente tornano a far parte delle risorse di bilancio. Infatti, in proposito, occorre considerare che, come si legge nella vostra nota, l’ente ha deciso di non ricoprire il posto dirigenziale vacante della dotazione organica, optando per l’assegnazione delle relative funzioni direttamente al Segretario Comunale. Poiché, dunque, i compiti di cui si tratta sono stati affidati al Segretario, la quota delle risorse relativa agli stessi sono risparmiate dall’ente e ritornano nelle risorse di bilancio;
e) infatti, il segretario, come detto, è destinatario di una diversa ed autonoma disciplina contrattuale che prevede una specifica regolamentazione dei trattamenti economici da corrispondere allo stesso e delle modalità di copertura dei relativi oneri (per i compiti aggiuntivi: art.41, comma 5, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 e successivi contratti integrativi di livello nazionale). Conseguentemente, le risorse di cui si tratta possono essere utilizzate per coprire, a carico del bilancio dell’ente, gli oneri derivanti dalla attribuzione di questi specifici compiti aggiuntivi, salvo a ritornare nelle disponibilità dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999, di affidamento degli stessi di nuovo ad un dirigente;
f) ogni diversa interpretazione, anche quella che prevedesse una ridistribuzione delle risorse per incrementare la sola retribuzione di risultato degli altri dirigenti, ai sensi degli art.27, comma 9, e 28, comma 2, del CCNL del 23.12.1999, si tradurrebbe, alla luce di quanto detto, in un doppio onere a carico dell’ente per lo svolgimento delle medesime funzioni dirigenziali.
Fonte: Aran

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