Si è aperto un contrasto fra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sul modo con cui utilizzare i resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente. In particolare, per le sezioni della Puglia e della Lombardia questa possibilità non è soggetta al vincolo in base al quale l'assunzione dovesse essere prevista nella programmazione del fabbisogno, mentre per la sezione della Campania occorre soddisfare questo requisito. Va ricordato che nel dettato legislativo non è prevista, neppure in modo indiretto, la necessità di rispettare questo elemento. È invece acquisito, sulla scorta delle indicazioni della circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica e degli Affari Regionali, della deliberazione 26/2015 della sezione Autonomie della Corte dei Conti e del parere dell'Anci, che queste risorse possono essere utilizzate per effettuare assunzioni con procedure ordinarie, quindi senza doversi limitare a quelle del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. (...)
È acquisito in tutti i pareri che le capacità assunzionali non utilizzate possono esserlo solamente per il triennio precedente, per cui alla fine del mese di dicembre scadrà la possibilità di utilizzare le quote residue delle capacità assunzionali del 2012.
È acquisito in tutti i pareri che le capacità assunzionali non utilizzate possono esserlo solamente per il triennio precedente, per cui alla fine del mese di dicembre scadrà la possibilità di utilizzare le quote residue delle capacità assunzionali del 2012.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Assunzioni, la Corte dei conti apre sull'utilizzo «libero» dei resti del turn over pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
Qui i link alle deliberazioni richiamate nell'articolo:
In argomento si vedano anche i precedenti post Capacità assunzionale e resti degli anni precedenti e Niente resti assunzionali per la Polizia municipale.
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