Gli emendamenti presentati alla Camera che, sul presupposto dell'introduzione del dirigente apicale, propongono modifiche alla disciplina del soggetto che può essere nominato dirigente apicale determinata nella proposta approvata dal Senato, possono essere distinti:
- emendamento che tende all'istituzione di un Albo nazionale, su base provinciale dei funzionari apicali degli Enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Per funzionari apicali si intendono i funzionari degli enti locali appartenenti alla categoria D. Il sindaco o il presidente dell'Unione dei Comuni, all'atto del proprio insediamento, nominano, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i dirigenti e i funzionari apicali attingendo dai soggetti iscritti nei relativi Albi. Il profilo professionale dei soggetti nominati deve essere coerente con il posto previsto nella pianta organica dell'ente locale. I dirigenti e i funzionari apicali degli enti locali iscritti all'albo possono ricoprire la funzione presso il medesimo ente locale per una durata massima pari al mandato elettorale del sindaco o presidente dell'Unione. Tale durata può essere prorogata di un ulteriore mandato qualora il sindaco venga rieletto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, adeguano le proprie disposizioni alla presente legge entro novanta giorni dall'approvazione della presente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I funzionari apicali già titolari di posizione di cui al presente punto non nominati o confermati dal Sindaco o dal Presidente dell'Unione, in attesa di un nuovo incarico presso altri enti, restano a disposizione dell'Albo, o possono continuare a svolgere l'attività lavorativa nello stesso Ente di provenienza, ma senza godere dell'indennità di posizione e la relativa funzione apicale, e compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente (emendamento 9. 323 - pag. 175 fascicolo emendamenti);
- emendamenti che tendono a definire che soltanto i dirigenti iscritti nel ruolo degli enti locali possono essere nominati dirigenti apicali (ad esempio emendamento 9. 496 - pag. 197 fascicolo emendamenti);
- emendamenti che ripropongono la possibilità per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti di di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali (ad esempio emendamento 9. 118 - pag. 176 fascicolo emendamenti);
- previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale (ad esempio emendamento 9. 586 - pag. 173 fascicolo emendamenti).
- emendamenti che prevedono la necessità di una specifica abilitazione per ricoprire l'incarico di dirigente apicale (ad esempio emendamento 9. 113 - pag. 186 fascicolo emendamenti);
- emendamenti che prevedono la creazione di una sezione speciale della dirigenza apicale con disciplina dei presupposti per l'accesso alla sezione (ad esempio emendamento 9. 242 - pag. 186 fascicolo emendamenti);
- emendamenti che tendono alla creazione di un'area professionale (ad esempio emendamento 9. 512 - pag. 193 fascicolo emendamenti) e disciplina dell'area professionale secondo criteri idonei ad assicurare il possesso di competenze e requisiti professionali commisurati alla dimensione e complessità degli enti (ad esempio emendamento 9. 301 - pag. 178 fascicolo emendamenti).
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