La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 6369 del 30 marzo 2015, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, di massima di particolare importanza, concernente, con riguardo alla mobilità verso altre amministrazioni dei Segretari comunali o provinciali, la portata della normativa del 2004, ossia se si applichi anche alle procedure esaurite, sì da determinare una sanatoria della disparità di trattamento tra coloro che avevano optato per la mobilità dopo il 1° gennaio 2002, a cui è stata riconosciuta la qualifica dirigenziale, e coloro che lo avevano fatto in un momento anteriore, ai quali non è stato invece attribuito il suddetto inquadramento.
Inizia così l'articolo pubblicato sul sito Lavoro e Fisco dal titolo Mobilità dei Segretari comunali verso altre amministrazioni: questione rimessa alle Sezioni Unite.
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