Gli enti, sulla base di criteri che si devono dare preventivamente, possono risolvere il rapporto di lavoro con i propri dipendenti che hanno raggiunto 62 anni di età ed hanno maturato almeno 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva. Divieto di trattenere in servizio i dipendenti ed i dirigenti, salvo che non abbiano maturato i 20 anni minimi di anzianità contributiva e che possano arrivare a tale risultato entro i 70 anni di età. Sono queste le principali indicazioni contenute nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2 del 19 febbraio “Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione dell’articolo 1 del DL n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114/2014”.
E' questo l'inizio dell'articolo Risoluzione unilaterale e trattenimento in servizio di Arturo Bianco di commento alla recente circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2 del 19 febbraio.
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