Il TAR del Lazio, con sentenze n. 2454, 2458 e 2459 depositate l’11/2/2015, ha parzialmente accolto i ricorsi presentati da alcune Associazioni e persone disabili relativamente al D.p.c.m. 159/2013 che regolamenta il nuovo ISEE, entrato in vigore all'inizio di quest'anno.
La Corte ha respinto la gran parte delle richieste dei ricorrenti ma ha dato loro ragione su due punti, che vanno così ad incidere sulle modalità di calcolo dell’indicatore reddituale per i nuclei con persone disabili.
Il primo riguarda l’illegittimità dell’art. 4, c. 2, lett. f) del Decreto suddetto che computa tra i redditi presi in considerazione dall’ISEE anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da Amministrazioni pubbliche, ricomprendendo anche indennità finalizzate a fornire al disabile risorse occorrenti per sostenere le maggiori spese in ragione della propria disabilità, come ad es. l’indennità di accompagnamento.
Secondo la sentenza del TAR tali trattamenti non possono essere considerati nel reddito disponibile poiché si tratta di emolumenti riconosciuti a titolo compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di “disabilità”. Vengono citati a riguardo: le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo. Si specifica inoltre che anche altre somme della stessa natura non possono essere considerate reddito disponibile e pertanto non vanno incluse nel calcolo dell’indicatore.
Al contempo, però, va precisato che la dichiarazione di illegittimità annullerebbe anche le detrazioni per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, previste per le persone non autosufficienti ed inserite per compensare proprio le suddette prestazioni.
Il secondo punto su cui è intervenuto il TAR riguarda il Decreto nella parte in cui prevede un incremento delle franchigie forfettarie per i soli disabili minorenni (art.4 c.4 lett. d n.1) 2) 3). Questa previsione è stata annullata perché, secondo la Corte, non si riscontra al compimento della maggiore età un minor esborso correlato alla disabilità. A questo riguardo, ma solo nelle motivazioni e non nel dispositivo, la Corte censura anche il fatto che al contrario sia possibile soltanto per i disabili maggiorenni ottenere un vantaggio ricorrendo ad un ISEE ridotto (ISEE personale o del solo coniuge).
Appare evidente la rilevanza che queste pronunce hanno sulla già complessa applicazione del nuovo ISEE, essendo da subito esecutive.
Cosa succede ora?
Le Sentenze del TAR Lazio sono immediatamente applicative ma difficilmente saranno operative perlomeno nell'immediato. Certamente le DSU (ISEE) rilasciate dal 12 febbraio 2015 senza rispettare le due Sentenze sono formalmente illecite.
Di fatto, però, il Ministero potrebbe non applicare subito gli esiti delle sentenze, ossia potrebbe sospenderne l’applicazione in attesa del ricorso presso il Consiglio di Stato, pur sapendo che alcuni cittadini possono legittimamente presentare ulteriore ricorsi.
Si deve, tra l'altro, ricordare che il rilascio delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche è effettuato tramite il sistema informatico dell’INPS a cui hanno accesso i singoli cittadini con proprio PIN o i CAF autorizzati. Se INPS non modifica il sistema informatico, le DSU rilasciate continueranno ad essere irregolari, ma sono anche le uniche possibili da elaborare.
Il sistema informatico dell'Inps, infatti, è basato sulle indicazioni di Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia (Decreto del dicembre 2014 che approva i modelli) e fintantoché non ha indicazioni operative formali, INPS non modifica il suo software e le relative istruzioni. Da ciò derivano confusioni procedurali di notevole entità.
Al momento né Ministero del Lavoro né INPS si sono pronunciati per sanare la situazione di gravissimo dissesto operativo causato dalle Sentenze.
Anci Lombardia segue con attenzione tutti i passaggi che si stanno sviluppando e prontamente garantirà la migliore informazione possibile ai Comuni, soprattutto al fine di garantire adeguate modalità operative.
Per il giorno 5 marzo 2015 è stata convocata la Commissione Nazionale Welfare con all'ordine del giorno la tematica relativa all'ISEE: vi daremo riscontro delle decisioni che verranno assunte.
Cogliamo l'occasione per esprimere grande preoccupazione riguardo all'incertezza normativa che si va sviluppando, che temiamo vada ulteriormente a gravare sulle finanza dei comuni e conseguentemente sull'intera tenuta del sistema del welfare municipale.
Cordiali saluti
Graziano Pirotta
Presidente Dipartimento Welfare Immigrazione
Sanità e Disabilità
Fonte: ANCI Lombardia.
In argomento si veda anche il precedente post Nuovo ISEE: i chiarimenti dell’INPS nella circolare n. 171 del 18 dicembre 2014.
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