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lunedì 6 ottobre 2014

La Corte dei Conti Sez. Autonomie sul limite massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili (Sent. n. 23/2014)

La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - con delibera n. 23/2014/SEZAUT/QMIG, depositata il 3 ottobre, risolve la questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Campania, con delibera n. 176/2014, in ordine all’applicazione del limite massimo delle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 TUEL.
Il quesito posto dalla Sezione remittente era il seguente: 
"Se il limite cumulativo dell’art. 222 TUEL (avente ad oggetto tanto le anticipazioni di tesoreria che le entrate a specifica destinazione di cui all’art. 195 TUEL) si traduca in un limite al “fido” accordabile dal Tesoriere, ovvero, se costituisca un limite sul totale delle somme complessivamente anticipabili dallo Stesso, senza tenere conto delle restituzioni medio tempore intervenute". 
Alla questione interpretativo-applicativa riassunta, concernente il limite alla anticipazione di cassa previsto dall’art. 222 del TUEL, è stata data dalla Sezione Autonomie soluzione nel senso che: 
il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili (avente ad oggetto tanto le anticipazioni di tesoreria che le entrate a specifica destinazione di cui all’art. 195 TUEL), fissato dall’art. 222 TUEL nella misura dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente è da intendersi rapportato, in modo costante, al saldo tra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute


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