I giudici emiliani con sentenza n. 364 del 30 settembre 2014 si sono pronunciati sulla legittimità della decisione dell'Ufficio Elettorale Provinciale che, per le imminenti elezioni provinciali, ha ricusato la candidatura a Presidente sul presupposto della nullità delle autenticazioni di firma relative a “n. 18 sottoscrizioni di presentazione della candidatura, stante la mancata indicazione, nei due moduli separati che le contengono, del luogo della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente all’autenticazione”.
Con la sentenza n. 364/2014 il TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, ha ritenuto corretta la decisione dell'Ufficio Elettorale sulla base delle seguenti argomentazioni.
L’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/200 prevede che “l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.
Sul punto la giurisprudenza ha da sempre adottato un orientamento restrittivo affermando che “le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21, t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione” con l’ulteriore precisazione che “sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione … l'indicazione del luogo … della sottoscrizione” (Cons. stato, Sez. V, 22 gennaio 2014, n. 3017. Negli stessi sensi, Cons. Stato, Sez. V, 1 marzo 2011, n. 1272; TAR Molise, 24 giugno 2013, n. 432).
Con specifico riferimento al luogo è stato ritenuto, con orientamento dal quale la Sezione non ha motivo di discostarsi, che “sia la firma del soggetto che procede all'autenticazione sia la data ed il luogo in cui la stessa è effettuata non costituiscono mere irregolarità ma elementi essenziali dell'attività certificativa svolta dal pubblico ufficiale, risultando richiesti ad substantiam per il raggiungimento dello scopo al quale è preordinato l'atto accertativo, consistente nel provare la verità dei fatti dichiarati” (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 29 maggio 2009, n. 3017).
Qui il link alla sentenza n. 364/2014 del TAR Emilia Romagna, Sez. Parma.
In argomento si veda anche il precedente post Consiglio di Stato sent. n. 1542/2014: autenticazione della firma non contestuale al compimento delle operazioni ad essa preordinate.
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