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mercoledì 19 febbraio 2020

La norma che limita l'attività del consiglio comunale all'adozione di atti urgenti e improrogabili non applicabile alle giunte ed ai sindaci

Un'interessante parere è stato espresso dal Ministero dell'interno in ordine alla non applicabilità, per analogia, dell'art.38, c.5, del d.lgs. n.267/00, che limita l'attività del consiglio comunale all'adozione di atti urgenti e improrogabili, alle attività delle giunte e dei sindaci.
La norma in commento, ricordiamo, dispone che "i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili".
Questo il testo del parere:

È stato chiesto se, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, possano estendersi anche alla giunta ed al sindaco gli effetti dell'art. 38, comma 5, del decreto legislativo n.267/00, che limita l'attività del consiglio comunale all'adozione di atti urgenti ed improrogabili.
In merito, alla luce anche della sentenza n.314 del 21 marzo 2014 del T.A.R. Emilia Romagna, si ritiene opportuno preliminarmente osservare che il comma 5 del citato art.38 "si propone, da un lato, di scongiurare la captatio benevolentiae che potrebbe orientare la condotta dei componenti dell'organo elettivo nell'imminenza delle operazioni di rinnovo del medesimo e mira, dall'altro lato, a riservare alla nuova assemblea, espressione attuale della volontà popolare, le scelte e le decisioni riguardanti i futuri assetti dell'ente; sicché in questo periodo di transizione l'organo consiliare può approvare solo gli atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell'azione amministrativa, e cioè gli atti in relazione ai quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, o in relazione ai quali emerge una scadenza decorsa la quale essi divengono inutili o scarsamente utili rispetto alla funzione per cui devono essere formati, o in relazione ai quali si impone comunque la necessità di evitare inerzie, fonte di conseguenze significativamente pregiudizievoli per l'interesse pubblico perseguito".
La citata norma, tuttavia, è specifica per i consigli comunali (e provinciali) e non sembra applicabile per analogia alle giunte ed ai sindaci (conforme il T.A.R. Calabria n.1558 del 29/08/2018 che ha richiamato giurisprudenza pregressa).

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