Sussiste la giurisdizione del g.o per la controversia inerente l'atto di decadenza adottato dal RPCT nei confronti del presidente di un'azienda speciale che non aveva presentato la dichiarazione annuale di incompatibilità.
E' questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza emessa a Sezioni Unite n. 1869 del 28 gennaio 2020.
Nella sentenza si legge, tra l'altro, "20. Dalla lettura combinata delle anzidette disposizioni si desume che il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 29-ter (convertito dalla L. n. 98 del 2013) - secondo cui in sede di prima applicazione, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 39 cit., "in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti" - debba essere inteso nel senso di avere esclusivamente impedito la nullità e la decadenza ex lege del conferimento (ex artt. 17 e 19 D.Lgs.) illegittimo, ma non nel senso di considerare tutta la normativa del D.Lgs. n. 39 inapplicabile agli incarichi già conferiti, come afferma il Consiglio di Stato.
Di ciò si ha conferma nell'art. 20, comma 2 (Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità) del D.Lgs. n. 39 che stabilisce che "nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto".
21. In sintesi, facendo applicazione della normativa transitoria dettata dall'art. 29-ter cit., è da escludere che nel caso in esame la causa di incompatibilità rilevata potesse comportare la nullità ex lege dell'incarico e quindi la decadenza automatica, essendo la data di conferimento (6 marzo 2013) antecedente a quella di entrata in vigore del D.Lgs. n. 39 cit. (4 maggio 2013), ma comunque il ricorrente era tenuto ad osservare l'obbligo della presentazione della dichiarazione annuale.
In caso di inadempienza, in base al decreto, l'Ente di appartenenza era tenuto ad effettuare un autonomo accertamento della insussistenza di cause di incompatibilità, esponendosi altrimenti al rischio di subire una seria sanzione interdittiva (vedi D.Lgs. n. 39 cit., artt. 15, 16 e 18).
22. Tutto questo conferma l'applicabilità nella specie della suindicata normativa nonchè la sua cogenza e quindi il carattere vincolato del provvedimento di decadenza emesso in data 19 luglio 2016 dal Segretario generale della Provincia di Benevento, nella qualità di Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione, figura che in base al D.Lgs. n. 39 cit. è centrale per la vigilanza in materia (oltre che, ovviamente di quello successivo dell'11 gennaio 2017)".
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