"La novella è quindi riconducibile al potere generale di coordinamento attribuito al Segretario generale dall’art. 97, comma 4, del T.U.E.L. che non incide sull'autonoma organizzazione e gestione dell'attività forense dei professionisti dell'avvocatura comunale ma è unicamente volta ad attuare - per il tramite della figura di interrelazione tra l'apparato amministrativo dell'ente ed i rappresentanti politici dell'ente stesso – il necessario coordinamento del servizio legale rispetto alla complessiva organizzazione amministrativa comunale".
"In via generale è quindi pacifico che al Segretario comunale non sono affidati compiti di amministrazione c.d. attiva, limitandosi egli (cfr. art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, c.d. Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali o T.U.E.L.) a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e a coordinarne l’attività qualora non sia stato nominato un direttore generale. Tale attribuzione di competenze nettamente separate risulta però per ovvie ragioni temperata nei Comuni di minori dimensioni demografiche, generalmente privi di personale di qualifica dirigenziale. Prevede infatti l’art. 109, secondo comma, del T.U.E.L. che nei Comuni privi di dirigenti le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici oppure demandate al Segretario comunale, in applicazione dell’art. 97 comma 4 lettera d) a mente del quale appunto il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della provincia (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4858/2006; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1886/2012)".
Sono questi alcuni passaggi della sentenza del TAR Campania - Napoli n. 1068 del 19 febbraio 2018 che ha affermato la legittimità di una previsione regolamentare che rimette al Segretario Generale l’individuazione del professionista esterno da incaricare, non ritenendola lesiva delle prerogative dell’Avvocatura comunale.
In argomento si vedano:
- L’affidamento di compiti gestionali al Segretario comunale;
- Il Segretario non ha poteri di avocazione nei confronti dei dirigenti: può svolgere competenze dirigenziali limitate e “pur sempre legate ad esigenze eccezionali e transeunti” (TAR Umbria sent n. 466/2017);
- Gli incarichi dirigenziali al Segretario comunale.
In merito all'attribuzione di compiti gestionali si veda anche il post In caso di incarichi aggiuntivi ai segretari comunali è obbligatorio corrispondere una maggiorazione dell’indennità di posizione.
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