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venerdì 23 febbraio 2018

In caso di incarichi aggiuntivi ai segretari comunali è obbligatorio corrispondere una maggiorazione dell’indennità di posizione

La recente sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione Lavoro, 19 gennaio 2018, n. 2772 offre interessanti spunti di riflessione in tema di retribuzione di posizione e di risultato dei segretari comunali, consentendo di ricostruire in modo compiuto alcuni istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro di tale categoria.

La sentenza, in particolare, si sofferma sull’istituto della maggiorazione dell’indennità di posizione, prevista dall’art. 41, comma 4, del CCNL del 16 maggio 2001, affermandone il carattere obbligatorio (e non facoltativo) nel caso in cui vengano attribuiti al segretario comunale incarichi aggiuntivi. In merito alla retribuzione di risultato, prevista dall’art. 42 del CCNL del 16 maggio 2001, la sentenza afferma chiaramente l’obbligo contrattuale delle amministrazioni di provvedere alla definizione dei parametri di misurazione e valutazione a fini remunerativi dell’attività espletata dal Segretario comunale.
Nel presente articolo si affronterà il tema della maggiorazione dell’indennità di posizione, mentre in un successivo articolo si approfondirà il tema dell’indennità di risultato.
Inizia così un mio articolo pubblicato sulla Gazzetta degli enti locali, con accesso riservato agli abbonati dal titolo In caso di incarichi aggiuntivi ai segretari comunali è obbligatorio corrispondere una maggiorazione dell’indennità di posizione.
La sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione Lavoro, n. 2772/2017 pubblicata il 19/01/2018 sancisce che la maggiorazione dell’indennità di posizione, prevista dall’art. 41, comma 4, del CCNL del 16 maggio 2001, e disciplinata dal CCDI 22/12/2003, ha carattere obbligatorio (e non facoltativo) nel caso in cui vengano attribuiti al Segretario comunale incarichi aggiuntivi. I comuni, prima di procedere all’attribuzione di incarichi aggiuntivi, devono “dare effettiva e formale attuazione ai contratti integrativi del 22/12/2003 e del 16/1/2009, con la fissazione delle diverse percentuali di incremento connesse alle varie ipotesi considerate dal suddetto CCDI, entro il tetto massimo del 50% della retribuzione di posizione in godimento del Segretario”. L’attribuzione di funzioni aggiuntive senza preventiva determinazione delle diverse percentuali di incremento dell’indennità di posizione, come imposto dal CCDI del 22/12/2003, comporta un inadempimento contrattuale dell’amministrazione comunale oggetto di risarcimento. In merito alla retribuzione di risultato, prevista dall’art. 42 del CCNL del 16 maggio 2001, la sentenza afferma chiaramente l’obbligo contrattuale delle amministrazioni di provvedere alla definizione dei parametri di misurazione e valutazione a fini remunerativi dell'attività espletata dal Segretario comunale.
In argomento si veda il post Potere di coordinamento ed incarichi aggiuntivi per il Segretario comunale (TAR Campania, sentenza n. 1068/2018).

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