Pur sussistendo, su un piano generale, centrali uniche di committenza dotate di personalità giuridica e di legittimazione passiva a stare in giudizio (enti aggiudicatori in senso proprio), le amministrazioni possono consorziarsi dando luogo a una centrale unica di committenza che svolga il solo ruolo di «modulo organizzativo accentrato della funzione di pubblica acquisizione di beni e servizi» per gli enti consorziati; di conseguenza il ricorso notificato alle sole Centrali uniche di committenza di questo tipo è inammissibile, dovendosi notificare invece alle amministrazioni nel cui esclusivo interesse è stata esperita la procedura di gara e pertanto dotate di legittimazione passiva a stare in giudizio. È quanto afferma il Tar Puglia con la sentenza n. 1014/2017.
Inizia così l'articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 25 ottobre dal titolo Il ricorso sulla gara va notificato ai Comuni consorziati e non alla centrale unica di committenza.
Qui il link alla sentenza del Tar Puglia n. 1014/2017.
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