Un comune ha stipulato una convenzione per la gestione del servizio di segreteria e vice segreteria in forma associata. E’ possibile estendere la disciplina dell’art. 45 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, quadriennio normativo 1998-2001, concernente l’istituto della retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata, al vice segretario nei periodi di sostituzione del segretario comunale?
In ordine a tale particolare problematica, si ritiene opportuno specificare che la specifica disciplina dell’art. 45 del CCNL del 16.5.2001 è espressamente applicabile solo al segretario titolare di sedi di segreteria convenzionata e non può essere estesa a categorie di personale non destinatarie della normativa contrattuale ivi prevista.
Si coglie, infatti, l’occasione anche per ricordare che, come regola generale, ogni categoria di personale pubblico in servizio presso enti del Comparto Regioni - Autonomie Locali è destinataria di un proprio e specifico contratto collettivo nazionale di lavoro (dirigenza, personale delle categorie e segretari comunali) e che, conseguentemente, non è possibile estendere, neppure in via analogica, ad una categoria di lavoratori le previsioni della contrattazione collettiva relativa ad altra tipologia degli stessi.
Ciò porta ad escludere che una disciplina contenuta nel CCNL dei Segretari Comunali possa essere estesa al personale non dirigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali.
Orientamento applicativo ARAN SEG_047.
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