Il fulcro dell’attività di prevenzione della corruzione risiede nelle cosiddette “misure di prevenzione”. Il richiamo a tale strumento è presente già nella legge 190/2012 laddove si richiamano le “misure adottate dalle pubbliche amministrazioni”, come ambito dell’azione di vigilanza dell’Autorità anticorruzione e in altre occasioni come modalità attuativa degli interventi di prevenzione.
Nel PNA del 2013 si afferma che “Nell’ambito del P.T.P.C. per ciascuna area di rischio debbono essere indicate le misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi”. E vengono classificate in: misure obbligatorie, quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; misure ulteriori, quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.
Più avanti, nello stesso documento si afferma che “Il P.T.P.C. deve contenere l’individuazione e prevedere l’implementazione anche delle misure di carattere trasversale, precisando che anche queste possono essere obbligatorie o ulteriori”.
Inizia così l'articolo di Santo Fabiano dal titolo Le misure di prevenzione della corruzione 1/3.
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