La giurisprudenza e la legislazione più recente hanno sempre più ristretto i margini entro i quali potevano essere effettuate le progressioni verticali. Era consolidato il principio secondo il quale questi margini non potessero essere estesi al punto da consentire riserve per tutti i posti messi a concorso. Su questa una scelta, compiuta in modo assai netto da parte del legislatore e confermata dalla Corte Costituzionale, è intervenuto il decreto legislativo 150/2009, per il quale le progressioni verticali possono essere effettuate esclusivamente sotto forma di riserva nell’ambito dei concorsi pubblici, con il divieto della possibilità di bandire concorsi esclusivamente riservati al personale interno.
Inizia così l'articolo pubblicato dal Sole24Ore in data 5 giugno dal titolo Personale. «Promozioni», quota del 20% da calcolare sulla singola area. Criteri stringenti sulla riserva alle progressioni di parte degli spazi assunzionali.
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