Con il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, è stato introdotto nell’ordinamento italiano l’accesso civico, quale strumento di trasparenza amministrativa. Nonostante esso sia distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato nella legge 241 del 1990, la giurisprudenza ha manifestato, nel momento applicativo, qualche incertezza circa la corretta delimitazione fra i due istituti. Il potenziamento dell’accesso civico ad opera del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha complicato ulteriormente la situazione. La moltiplicazione delle tipologie di accesso – che corrisponde alla tendenziale polisemia della nozione di trasparenza attualmente accolta – dimostra la varietà degli strumenti a tutela dei cittadini nei loro rapporti con la pa Nel contempo, però, le valutazioni a cui i soggetti pubblici sono tenuti in questo campo sono oggi assai complesse.
E' questo il tema dell'articolo L’accesso civico come strumentodi trasparenza amministrativa:luci, ombre e prospettive future(anche per gli Enti locali) di Anna Simonati.
In argomento si veda anche il precedente post Nuovo dossier di documentazione della Biblioteca AGES dal titolo "L’accesso civico nel d.lgs n. 33/2013 modificato dal d.lgs. N. 97/2016"
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