La decisione ha respinto la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3, 36 e 77 Cost., a differenza di quanto, invece, ritenuto da alcuni TT.AA.RR. (v. Trentino Alto Adige, ordinanza n. 138/2016; Molise, n. 161/2016; Calabria n. 706/2016) che hanno rimesso alla Corte costituzionale, per vizi di legittimità costituzionale, l’art. 9 D.L. 90/2014, riferito all’Avvocatura pubblica, ma con argomenti estensibili anche alla disposizione che interessa i segretari ossia l’art. 10 bis del D.L. n. 90/2014 (L. 114/2014).
Qui il link alla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 762 del 29 settembre 2016
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