Ai segretari comunali di enti con dirigenti non spettano i diritti di rogito. Lo ha deciso il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 762/2016. Il contenzioso nasce dalla mancata liquidazione dei diritti di rogito al segretario di un ente capoluogo di provincia con dirigenza. La richiesta, apparentemente ardita, era fondata sulla «riserva di contrattazione collettiva» in materia di trattamento economico e sull'ultrattività del contratto collettivo nazionale rispetto all'articolo 10 del Dl 90/2014. La sentenza taglia corto ricordando che la riforma Brunetta (Dlgs 150/2009) ha ri-consegnato al legislatore la materia del lavoro pubblico «regolandone in maniera inderogabile gli aspetti più rilevanti» e mettendo in secondo piano il ruolo della contrattazione. La sentenza è chiara: ne deriva un nuovo ruolo del legislatore nazionale che disciplinerà a livello centrale gli aspetti salienti del rapporto di lavoro, con la conseguente riduzione dell'autonomia contrattuale delle parti. Il principio giuridico è sancito dall'articolo 2 del Dlgs 165/2001 secondo il quale gli accordi e i contratti collettivi possono derogare dalla legge solo a fronte di una espressa previsione in tal senso. Eventuali previsioni contrattuali difformi sono nulle e immediatamente sostituite.
Inizia così l'articolo di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan dal titolo Niente diritti di rogito ai segretari degli enti con dirigenza pubblicato sul quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
In argomento si veda il precedente post Note critiche a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 762 del 29 settembre 2016 sui diritti di rogito dei segretari comunali negli enti con la dirigenza.
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