Nella calcolo del trattamento economico da assumere come base per la determinazione della indennità di risultato occorre inserire anche questa voce. Il recente parere Aran seg. 046 fa propria questa lettura, che possiamo definire estensiva, in quanto il dettato contrattuale non esclude tale voce da quelle che contribuiscono alla formazione del monte salari: siamo in presenza di una lettura «inevitabile» del dettato contrattuale, anche se determina un effetto per molti aspetti paradossale, per cui le amministrazioni devono tenere conto di questa voce nella fissazione dei compensi da erogare al segretario per lo stesso titolo. I contratti, lo ricordiamo, sono un punto di equilibrio tra interessi per molti versi contrapposti del datore di lavoro e dei lavoratori, per cui nella loro applicazione si deve tenere conto essenzialmente della logica posta a base della scelta, privilegiando questa esigenza rispetto alla coerenza sistemica.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Nel monte salari dei segretari entra l'indennità di risultato dell'anno precedente pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
Qui il link all'orientamento ARAN SEG_046.
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