L’Asfel, Associazione Servizi Finanziari enti locali, circa un anno e mezzo fa, ha avuto audizione presso la Commissione Affari Istituzionali della Camera dei deputati, in merito al disegno di legge che sarebbe stato successivamente approvato come Legge 7 agosto 2015, n. 124. Già in quella occasione, furono evidenziate le principali e più rilevanti criticità delle Riforma in itinere, in grado di arrecare pregiudizi, non più riparabili, finanche al principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione.
L'associazione ha ora predisposto un documento con analisi e proposte in merito alla riforma della dirigenza pubblica.
Nel documento di tratta anche della dirigenza apicale.
Questo un estratto:
LA DIRIGENZA APICALE.
Si tratta di una novità introdotta dalla legge delega, sulla quale lo schema di decreto, a parte l'inquadramento di diritto per il primo periodo, per gli ex Segretari, non interviene in maniera organica. Si ritiene auspicabile l'istituzione di un percorso di accesso specifico e qualificante oltre che la presenza di un ruolo distinto. Solo in questo modo risulterebbe giustificata la presenza di tale figura di spessore e professionalità elevata all'interno di una pubblica Amministrazione. Al contrario, non se ne comprende il valore, laddove un ente sia tenuto a individuare obbligatoriamente il Dirigente apicale senza chiari requisiti di qualificazione. Anche su questo aspetto occorre una disciplina centralizzata, per non rischiare di avere tanti differenti requisiti, per la nomina a dirigente apicale, per quante sono le PA operanti nella nazione. Si evidenzia, inoltre, che il Ministro alla Funzione Pubblica ha sempre asserito che i segretari comunali avrebbero trovato uno sbocco nel ruolo dei dirigenti apicali, cosa che non trova riscontro nella legge. Lo schema prevede che il dirigente apicale sia assunto nel limite della dotazione organica: tuttavia la maggioranza degli enti locali non ha la dirigenza e, quindi, non ha alcun dirigente in dotazione organica. La legge delega sancisce che il dirigente apicale deve essere scelto all’interno dei dirigenti di ruolo degli enti locali. Il decreto legislativo, quindi, deve essere fedele alla legge delega e chiarire questo aspetto, resistendo a pressioni che vorrebbero concedere la possibilità di nominare come dirigente apicale, soggetti selezionati tramite l’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000. Dev’essere poi specificato che il dirigente apicale è un dirigente generale e a questi dev’essere applicata la disciplina propria del dirigente generale. La funzione di dirigenza generale, poi, non può essere esercitata da un funzionario, perché così si altererebbe la previsione della legge delega e la norma sarebbe in aperto contrasto con diverse pronunce della Corte Costituzionale che non consentono una migrazione dei funzionari verso la dirigenza, senza concorso pubblico (tra le altre Corte Costituzionale, sentenza n. 37/2015).
Qui il link al documento di analisi e proposte dell'ASFEL
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