Le singole amministrazioni possono motivatamente revocare procedure concorsuali già avviate, non sussistendo un diritto dei concorrenti al completamento di tali operazioni. Ovviamente la scelta deve essere adeguatamente motivata. In altra sentenza viene affermato un principio che possiamo ormai considerare come consolidato: anche gli enti locali sono tenuti a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale i bandi dei concorsi a tempo indeterminato.
Sono queste alcune delle più importanti indicazioni dettate di recente dalla giurisprudenza amministrativa.
Viene da un lato garantita una ampia sfera di apprezzamento discrezionale alle singole amministrazioni, ma nel contempo esse sono obbligate a rispettare vincoli procedurali che sono tesi a garantire il massimo di pubblicità, ma che non sembrano tenere adeguatamente conto delle novità che sono intervenute a seguito della diffusione dell’uso della telematica, per cui l’inserimento di una informazione nei motori di ricerca determina una diffusione della stessa assai ampia, tanto maggiore di quanto non sia garantito dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo La giurisprudenza amministrativa su revoca e pubblicità dei concorsi.
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