Pubblicato sulla rivista Altalex un articolo dal titolo Accordo di usucapione e potere di autentica del segretario comunale.
Questo l'inizio dell'articolo:
Secondo l’art. 97, co. 4, lett. c), D.lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dall’art. 10, co. 2 – quater, L. 114/2014, il segretario comunale “…roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”.
In conseguenza dell’intervento legislativo su riportato, che ha modificato la precedente formulazione (risalente originariamente all’art. 17, co. 68., L. 127/97 - cd. Bassanini bis) secondo la quale il segretario comunale poteva rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte, risulta evidentemente accentuata una funzione rogatoria su richiesta.
Nulla è mutato, invece, per quanto concerne il potere di autentica, che resta attribuito al segretario comunale laddove il Comune sia parte dell’atto.
Qui il link all'articolo integrale.
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