E’ valida la procura ad litem conferita mediate firma autenticata dal segretario comunale? Cerchiamo di rispondere a tale quesito partendo dai riferimenti normativi.
Riguardo le funzioni del segretario comunale l’articolo 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al comma 4, lett. c) così come modificato dal D.L.24 giugno 2014, n. 90 recita: ‘roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente’.
Dal tenore della norma vanno esclusi pertanto dal novero degli atti autenticabili tutti quelli che non producono, per l’Ente, alcuna utilità o vantaggio: quindi, quelli, per esempio, attinenti ad atti negoziali tra soggetti privati.
Sulla questione si è espressa anche la Corte di Cassazione civile, sezione terza, con sentenza n. 19966 del 30/08/2013, ribadendo che l’autentica è di competenza del notaio al quale spetta, ex art.2703 cc, certificare l’autografia di tali sottoscrizioni, previo accertamento della identità personale delle parti.
L'approfondimento integrale a cura di Paola Zarzaca pubblicato sul sito giurdanella.it.
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