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martedì 17 marzo 2015

Le centrali uniche di committenza

I comuni non capoluogo devono effettuare gli acquisti di beni, forniture e servizi, nonché l’aggiudicazione di lavori pubblici, necessariamente tramite le centrali uniche di committenza a partire dal prossimo 1 settembre. Sono esentati da tale vincolo solamente i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti per gli acquisti ed i lavori di importo inferiore a 40.000 euro. Sulla applicazione di queste disposizioni è intervenuta di recente l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le determinazioni n. 3 del 25 febbraio “rapporto tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore (centrale unica di committenza) – Prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all’art. 33, comma 3-bis, d..lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii” e la segnalazione n. 3 del 6 marzo: “Spese di gestione delle procedure di gara delle centrali di committenza – per l’utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero per la stipula di convenzioni – poste a carico dell’aggiudicatario”. In questi documenti sono in particolare forniti chiarimenti sulla remunerazione delle attività delle centrali di committenza imponendo agli aggiudicatari il versamento di specifici compensi, l’ambito territoriale, i rapporti con le stazioni uniche appaltanti previste dalla normativa antimafia, la possibilità per i comuni aderenti ad una unione di partecipare alla centrale di committenza di altre PA, la esclusione della aggiudicazione dei servizi pubblici locali e dei servizi cd esclusi.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le centrali uniche di committenza.

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