Con sentenza n. 152 del 1 giugno 2015, il Tar del Lazio, sez. staccata di Latina, si occupa dei rapporti tra diritto di accesso ordinario e diritto di accesso civico previsto dal D.lgs. 33/2013.
Queste le conclusioni cui giungono i giudici laziali.
L’istanza che reca un esplicito riferimento ai diritti assicurati dal d.lgs. n. 33 del 2013 è una istanza di accesso civico.
L'istanza di accesso civico non costituisce mera reiterazione di una richiesta ordinaria di accesso formulata in precedenza (che, non a caso, il comune aveva respinto per l’assenza di situazione legittimante, laddove l’accesso “civico” non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivato).
I documenti richiesti con l'istanza di accesso civico se rientrano tra quelli da pubblicare al sito web ex capo II del d.lgs. n. 33 del 2013, devono essere pubblicati dall'Amministrazione secondo quanto prescritto dallo stesso d.lgs. n. 33 del 2013. La circostanza che le relative delibere siano state inserite nel registro delle pubblicazioni e pubblicate all’albo pretorio non esaurisce pertanto gli obblighi di pubblicità gravanti sul comune.
Qui il link all'integrale sentenza del TAR Lazio-Latina n. 152/2015.
In argomento si veda anche il paragrafo La trasparenza intesa come accessibilità totale sulla Guida per Amministratori locali (pag. 311 e seguenti).
Si vedano, inoltre, su questo blog:
- Accesso a delibere comunali risalenti nel tempo (parere del Servizio Consulenza agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia);
- L’istituto dell’accesso civico: responsabilità delle pubbliche amministrazioni e opportunità per la società civile;
- Il diritto di accesso alla luce del D.lgs. 33/2013;
- L'accesso civico per difendersi dal black out;
- La trasparenza amministrativa da valore funzionale alla democrazia partecipativa a mero (utile?) strumento di contrasto della corruzione.
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