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mercoledì 4 marzo 2015

Il risarcimento del danno e l'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo

In un precedente post avevamo segnalato l'articolo, pubblicato sulla rivista Gazzetta Amministrativa, di Cristina Zaccheo dal titolo Le conseguenze derivanti dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo: la doppia forma di ristoro conseguibile dal privato
Queste le conclusioni dell'articolo.
In definitiva può concludersi nel senso che l'inosservanza del termine di conclusione procedimentale comporta: a) in via generale, il risarcimento del danno ingiusto, qualora - con dimostrazione del nesso di causalità - questo consegua alla predetta inosservanza colposa o dolosa della pubblica amministrazione; b) nei casi espressamente previsti, il riconoscimento di un indennizzo, il cui titolo sorge (nelle condizioni previste dalla legge) per il solo fatto del superamento del termine e che - ove concorra con la distinta obbligazione risarcitoria - è detratto dalla somme complessivamente riconosciute a titolo di risarcimento.
In merito al risarcimento del danno da ritardo, fattispecie indicata nella precedente lettera a), da ritardo si segnala ora l'articolo pubblicato sulla rivista on line Federalismi.it di Nicola Posteraro dal titolo Brevissime riflessioni sul danno da ritardo.
Qui il link all'articolo integrale.
Su questo blog, in merito all'indennizzo da ritardo, fattispecie indicata nella precedente lettera a),  si vedano i precedenti post:

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