L’obbligo di tranciabilità dei pagamenti e dei versamenti di importo superiore a 516,46 euro trova applicazione anche nei confronti delle associazioni no profit e delle pro-loco destinatarie del regime di previsto dalla legge n. 398/1991.
Con la risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014, l’Amministrazione finanziaria interviene per fare chiarezza in merito all'applicabilità dell’obbligo di tranciabilità dei pagamenti di importo superiore a 516,45 euro in capo ai soggetti che beneficiano del regime di favore previsto dalla legge n. 398 del 1991.
Qui il link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 102/E del 19 novembre 2014, preceduta da un breve commento.
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