E’ la terza volta che la Corte Costituzionale tornerà ad occuparsi dei segretari comunali e provinciali...Cosa aspettarsi. All’esito della sentenza della Corte potrebbe derivare il mantenimento dello status quo, in caso di sentenza di rigetto, ovvero un ritorno al passato, con la restituzione del potere di nomina in capo ad un organo dello Stato, oppure anche l’attualità del potere di nomina in capo al Sindaco, maggiormente coerente con la riforma del Titolo V della Costituzione, ma slegata dalla durata del mandato. Quello che la Corte in diverse pronunce ha avuto modo di censuare è stata la caducazione automatica dell’incarico al cessare del mandato politico dell’organo di governo, fatti salvi i limitati casi in cui ciò è compatibile con l’assetto costituzionale (segretari generali dei ministeri, capi dipartimento, etc..) e la durata troppo breve degli incarichi dirigenziali in genere. Non a caso la legge Madia, poi naufragata, aveva individuato in quattro anni, un termine intermedio rispetto ai tre anni, dell’attuale durata degli incarichi dirigenziali generali, ed ai cinque anni di durata degli altri incarichi, coerente con l’indirizzo giurisprudenziale che muovendo dall’esigenza, in un sistema di temporaneità degli incarichi, di assicurare comunque la continuità dell’azione amministrativa, aveva censurato incarichi di breve durata che tra l’altro sottraevano il dirigente ad una seria valutazione del proprio operato. E’ facile prevedere che la pronuncia della Corte non lascerà indifferente il Legislatore che potrebbe decidere di metter mano ad una riforma dell’ordinamento dell’organo di vertice amministrativo delle amministrazioni locali.
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In argomento si veda il precedente post Rimesso alla Corte Costituzionale lo spoil system dei segretari comunali
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