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venerdì 29 settembre 2017

Approvata la legge sui piccoli comuni. I contenuti del provvedimento e le reazioni delle autonomie e del Governo

Il Senato ha approvato ieri in via definitiva il ddl. 2541, Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.

Nella seduta pomeridiana di mercoledì era stato approvato l'articolato, senza modifiche, ed erano iniziate le dichiarazioni di voto, che si sono concluse oggi con gli interventi dei sen. Loredana De Petris (SI-Sel), Vilma Moronese (M5S), Piccoli (FI-PdL) e Caleo (PD). Tutti i Gruppi, con accenti diversi, hanno sostenuto il provvedimento, considerato necessario alla sopravvivenza dei piccoli comuni. La maggioranza ha evidenziato il carattere innovativo del ddl, le opposizioni hanno invece espresso rammarico per l'impossibilità di migliorare il testo: la valorizzazione effettiva dei piccoli comuni richiede lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, la semplificazione degli adempimenti, il potenziamento dei servizi, il riequilibrio territoriale.


L'articolo 1 definisce piccoli comuni quelli con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. L'articolo 2 reca disposizioni in materia di attività e servizi. L'articolo 3 istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale. L'articolo 4 concerne il recupero e la riqualificazione dei centri storici e la promozione di alberghi diffusi mediante interventi integrati pubblici e privati. L'articolo 5 prevede misure volte alla riqualificazione di immobili. L'articolo 6 consente la stipula di intese per l'acquisizione di case cantoniere e la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali. L'articolo 7 prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali delle confessioni religiose. L'articolo 8 detta norme per lo sviluppo della rete in banda ultra larga. L'articolo 9 contiene disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti. L'articolo 10 è volto a garantire la distribuzione dei quotidiani. L'articolo 11 riguarda il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta e l'articolo 12 la realizzazione di mercati agricoli per la vendita diretta. L'articolo 13 riguarda le politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane, mentre l'articolo 14 concerne la promozione cinematografica. L'articolo 15 prevede la predisposizione di un Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane. L'articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 17 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome.

Fonte: Senato.

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