Le nuove disposizioni sulla incentivazione delle funzioni tecniche si applicano alle attività svolte dai dipendenti dopo la entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, cd nuovo codice dei contratti. La loro erogazione è subordinata alla approvazione del regolamento da parte dell’ente ed alla definizione della contrattazione per la loro ripartizione. La incentivazione della progettazione delle opere pubbliche non deve essere inserita nel 2% previsto come tetto per l’incentivazione delle funzioni tecniche. I compensi maturati per le attività svolte prima della adozione del regolamento possono essere erogati solamente dopo l’approvazione dello stesso. Questi compensi possono essere previsti anche per le attività svolte prima della sua adozione. Nell’attesa di definizione in modo certo della inclusione o meno di queste risorse nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata, si suggerisce di dare corso ad un confronto con le risorse inserite allo stesso titolo nel fondo 2016, in modo da restare all’interno di tale stanziamento. Sono queste le indicazioni che arrivano dall’ANAC, dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e che si ritiene necessario fornire per supportare le amministrazioni.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo L’incentivo delle funzioni tecniche ed il fondo.
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