No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

martedì 26 settembre 2017

La decadenza non può riguardare il deliberato astensionismo di un consigliere comunale in un contesto di dialettica politica (Consiglio di Stato sent. n. 4433/2017)

La decadenza, intesa quale misura sanzionatoria, non può riguardare il deliberato astensionismo di un consigliere comunale che viene esercitato in un contesto di dialettica politica tra maggioranza ed opposizione di documentata conflittualità. L’art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 dispone che «lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative», rimettendo dunque all’autonomia riconosciuta all’ente locale di disciplinare le ipotesi di decadenza, ma anche garantendo la possibilità del consigliere comunale di esprimere le proprie giustificazioni. Il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito il proprio indirizzo secondo cui le circostanze da cui consegue la decadenza del consigliere comunale vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che essa comporta all’esercizio di un munus publicum, considerando dunque che gli aspetti garantistici della procedura devono essere valutati attentamente, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione delle minoranze (Cons. Stato, V, 20 febbraio 2017, n. 743). Ne consegue che le assenze danno luogo a decadenza dalla carica qualora la giustificazione addotta dall’interessato sia relegata alla sfera mentale soggettiva di colui che la adduce, sì da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi (Cons. Stato, V, 29 novembre 2004, n. 7761), ovvero, più in generale, quando dimostrano con ragionevole evidenza un atteggiamento di disinteresse per motivi futili od inadeguati rispetto agli impegni con l’incarico pubblico elettivo (Cons. Stato, V, 9 ottobre 2007, n. 5277).
E' questo l'inizio del commento pubblicato su jonius.it della sentenza del Consiglio di Stato n. 4433 del 2 settembre 2017.
Qui il link al commento ed alla sentenza.

Nessun commento:

Posta un commento