Vengono ampliati i termini entro cui può essere effettuato il recupero delle somme illegittimamente inserite nei fondi per la contrattazione decentrata. Si deve considerare vietata la erogazione di indennità senza la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo. Nella costituzione del fondo si deve fare riferimento a quello effettivamente speso del 2015 e si possono sommare al fondo, negli enti senza dirigenti ed al fine di determinare il tetto invalicabile, le risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative. Sono queste le principali novità che derivano in materia di fondi per la contrattazione decentrata dalla legge di conversione del DL n. 244/2016, cd milleproroghe, e da una recente indicazione dell’Aran. Occorre inoltre segnalare che, per la Corte dei Conti della Toscana, delibera 59/2017, gli enti privi di dirigenti possono sommare al fondo per la contrattazione decentrata le risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative ai fini della determinazione del tetto complessivo di cui al comma 236 della legge n. 208/2015. E ciò stante che in questi enti le indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono a carico del bilancio e non del fondo per la contrattazione decentrata.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Il fondo, la contrattazione ed i recuperi: DL 244/2016, Aran e Corte Conti Toscana.
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