Le assenze per mancato intervento dei consiglieri alle sedute del Consiglio comunale non devono essere giustificate di volta in volta in via preventiva, potendo le giustificazioni essere fornite, anche dopo la notificazione all’interessato della proposta di decadenza, ferma restando l’ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze (1).
E' questa la massima della sentenza del Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2017, n. 743, oggetto di commento nell'articolo Il consigliere comunale può giustificare le assenze anche a posteriori.
Qui il link alla sentenza del Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2017, n. 743.
Qui il link all'articolo di commento Il consigliere comunale può giustificare le assenze anche a posteriori.
(1) A supporto delle conclusioni cui è pervenuta, la Sezione ha richiamato Cons. St., sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5277, secondo cui le circostanze da cui consegue la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che essa comporta all’esercizio di un munus publicum. Ha aggiunto il giudice di appello del 2007 che gli aspetti garantistici della procedura devono essere valutati con la massima attenzione anche per evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze. Ne consegue che la mancanza o l’inconferenza delle giustificazione devono essere obiettivamente gravi per assenza o estrema genericità e tali da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi; le assenze danno luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l’incarico pubblico elettivo.
La Sezione ha ancora chiarito che la protesta politica, dichiarata a posteriori, non è idonea a costituire valida giustificazione delle assenze dalle sedute consiliari, in quanto, affinché l’assenza dalle sedute possa assumere la connotazione di protesta politica occorre che il comportamento ed il significato di protesta che il consigliere comunale intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio o resi pubblici in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione. Ha quindi concluso, richiamando Cons. St., sez. V, 29 novembre 2004, n. 7761, che legittima la decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenza ingiustificata, qualora la giustificazione addotta dall' interessato è talmente relegata alla sfera mentale soggettiva di colui che la adduce (come nel caso della protesta politica non altrimenti e non prima esternata), da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza del motivo.
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